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Corsa a rinnovare i passaporti

di Silvia Bradaschia e Tommaso Siracusano

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16 Settembre 2009

L'esatta identificazione del lavoratore extracomunitario è condizione essenziale per accedere all'emersione. Ciò perché l'accertamento delle generalità del lavoratore non può avvenire nella fase della domanda, ma occorre un dato certo, evitando possibili scambi di persona sia involontari, sia dolosi. Per questo non è ammesso alla regolarizzazione il soggetto privo di documenti idonei.
È quanto emerge dall'esame comparato della norma, della circolare ministeriale e delle «Faq», le domande e risposte elaborate dal ministero dell'Interno in collaborazione con la Fondazione studi dei consulenti del lavoro per chiarire i dubbi più frequenti (si vedano «Il Sole 24 Ore» del 2 e 15 settembre).
La legge 102/2009 prevede che nella domanda vadano indicati le generalità e la nazionalità del lavoratore extracomunitario al quale si riferisce la dichiarazione e gli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato.
Il ministero ammette la possibilità di indicare anche un documento scaduto o che scadrà nelle more della definizione dell'iter, salvo poi rinnovarlo in attesa della chiamata allo sportello unico. Il documento potrebbe avere anche una data successiva al 1° aprile (da cui deve decorrere il rapporto di lavoro), basta esserne in possesso al momento del pagamento del contributo di 500 euro. Gli estremi vanno infatti inseriti nell'F24 e gli stessi dati sono riportati nella domanda di emersione da inviare online al ministero dell'Interno. È per tale motivo che chi ne ha la possibilità si sta recando presso la propria ambasciata in Italia per farne richiesta (anche se si tratta di un'opportunità non ammessa per tutte le nazionalità).
Ma sul passaporto si sono susseguite altre domande che hanno avuto risposta in queste settimane. È stato chiarito, per esempio, sia che non è possibile regolarizzare un lavoratore che ha smarrito il passaporto, se l'extracomunitario non è in possesso di altro titolo equipollente, sia che i dati del documento indicato nel modello F24 dovranno essere quelli riportati nella domanda. Un particolare riguardo è stato poi riservato ai lavoratori che sono in attesa del riconoscimento della protezione internazionale. Questi lavoratori, infatti, non sono in possesso del passaporto in quanto il documento è depositato in questura in attesa del rilascio del permesso di soggiorno (per esempio, rifugiati). Sull'F24 e sulla domanda è ammesso indicare gli estremi della ricevuta della domanda di permesso emessa dalla questura, salvo poi presentare alla convocazione al sportello unico il documento d'identità valido.

16 Settembre 2009
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